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Legge 24/12/2003 n. 350123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. 124. Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione». 125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decretolegge 23 aprile 2003 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003 n. 141. 126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l’anno 2004. 127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. 128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000 n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l’affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma. 129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000 n. 285, introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003 n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri» è soppresso. 130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005. 131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,». 132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. 133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004. 134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto». 135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998 n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». 136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998 n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003. 137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma. 138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»; b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento». 139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003 n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004. 140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002 n. 166, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento».
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